in foto un'ambiente legale. rappresenta la sentenza turchetta

Piemonte, perché tutti richiamano la sentenza Turchetta: il precedente che può orientare il giudizio del Consiglio di Stato

Ascolta l'articolo 1.1x

Nei giorni scorsi, nell’articolo “Piemonte, il Consiglio di Stato blocca gli esami abilitativi (estetista) del corso di “Tecnico dei Trattamenti estetici”: coinvolte oltre 200 allieve“, abbiamo raccontato la decisione con cui il Consiglio di Stato è intervenuto, in via cautelare, sul sistema di abilitazione adottato dalla Regione Piemonte, rinviando al 21 novembre il giudizio di merito.
In questi giorni, però, nel dibattito tra giuristi, associazioni di categoria e operatori del settore, è emerso con insistenza un riferimento preciso: la cosiddetta sentenza Turchetta.
Perché questo precedente viene considerato così importante?

Il precedente: la sentenza Turchetta

La vicenda nasce da un principio giuridico che riguarda l’accesso a una professione regolamentata.
Nel caso Turchetta, il giudice amministrativo è stato chiamato a valutare il rapporto tra un titolo conseguito nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale e la qualificazione professionale di estetista disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Il principio richiamato dalla decisione è che il conseguimento di un titolo rilasciato nell’ambito del sistema IeFP non determina automaticamente il conseguimento della qualificazione professionale prevista dalla normativa nazionale.
In altre parole, i percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e il percorso abilitante disciplinato dalla Legge 1/1990 appartengono a due piani normativi distinti.

I percorsi IeFP sono stati istituiti per assolvere il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e accompagnare i giovani verso il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali. Diverso è il caso delle professioni regolamentate, come quella di estetista, per le quali è la legge dello Stato a stabilire i requisiti formativi e professionali necessari per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione. È proprio per questo che il precedente Turchetta viene ritenuto così rilevante: ribadisce il principio secondo cui un percorso concepito per assolvere l’obbligo di istruzione e formazione non coincide automaticamente con quello che il legislatore ha previsto per l’accesso a una professione regolamentata, la cui formazione e abilitazione sono disciplinate da una legge dello Stato.

Cosa prevede la Legge 1/1990

Per comprendere la rilevanza della sentenza Turchetta occorre tornare alla normativa nazionale.
L’articolo 3 della Legge 1/1990 disciplina il conseguimento della qualificazione professionale di estetista e stabilisce un percorso preciso.
Dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, la legge prevede due anni di qualificazione professionale, con almeno 900 ore di formazione per ciascun anno, seguiti da un ulteriore anno di specializzazione oppure da un periodo di inserimento presso un’impresa di estetista e, infine, dal superamento dell’esame teorico-pratico di abilitazione.
È su questo impianto normativo che si concentra oggi il contenzioso.
Secondo i ricorrenti, infatti, il modello introdotto dalla Regione Piemonte con la Deliberazione Dirigenziale n. 68 dovrebbe essere valutato proprio alla luce dei requisiti previsti dalla Legge 1/1990.
Sarà il Consiglio di Stato, con la sentenza di merito del prossimo 21 novembre, a stabilire se tale modello sia compatibile o meno con la disciplina nazionale.

Cosa significa, allora, per il caso Piemonte?

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno precisare un aspetto: nessuna allieva è stata penalizzata nel percorso di studi che stava frequentando. Le candidate ammesse hanno regolarmente sostenuto l’esame finale del corso di Tecnico dei trattamenti estetici al quale erano iscritte.
L’intervento del Consiglio di Stato non ha riguardato l’esame del percorso IeFP, ma esclusivamente, in via cautelare, la fase aggiuntiva di circa quattro ore prevista dalla Deliberazione Dirigenziale n. 68 della Regione Piemonte, finalizzata al rilascio del titolo di Abilitazione Professionale di Estetista, oggetto dell’impugnazione proposta dagli opponenti.
È proprio sulla legittimità di quella procedura abilitante, e non sul percorso scolastico delle allieve, che il Consiglio di Stato sarà chiamato a pronunciarsi nel giudizio di merito.

Direttrice Responsabile della rivista Les Nouvelles Eshtétiques Italia
Francesca Frediani, per gli amici “Freddy”, è giornalista esperta di comunicazione editoriale. Attiva nel settore beauty dal 1986, ha collaborato con importanti gruppi editoriali italiani ed è tra i fondatori di Cipria Magazine e ideatrice di Beauty MKT. “La mia vita in un flacone” è il motto che racconta il suo profondo legame con il mondo della bellezza.

in foto Francesca Frediani, autore degli articoli su les nouvelles esthétiques Italia

Iscriviti alla nostra Newsletter