in foto un'onicotecnica che sta facendo delle unghie

Onicotecnica, il TAR sospende la diffida del Comune di Ravenna: continua il dibattito sui confini della professione

Il confronto sui confini tra l’attività di onicotecnico e quella di estetista continua ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Dopo il ricorso presentato in Piemonte contro la disciplina regionale, questa volta è l’Emilia-Romagna a finire al centro dell’attenzione.

Si apprende da Corriere Romagna che il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha infatti sospeso la diffida con cui il Comune di Ravenna aveva imposto alla titolare di un centro specializzato nella ricostruzione unghie di limitare la propria attività alle sole prestazioni decorative. La decisione consente all’attività di proseguire fino all’udienza di merito, fissata per metà dicembre.

La vicenda

La vicenda nasce dalla diffida notificata lo scorso 8 maggio dal Servizio Attività Produttive ed Economiche del Comune di Ravenna alla titolare di un’attività di via Canalazzo.

Secondo l’amministrazione comunale, alcune delle prestazioni offerte dal centro sarebbero andate oltre l’attività di onicotecnica, entrando nell’ambito delle attività riservate agli estetisti qualificati.
Nel provvedimento vengono richiamati, in particolare, trattamenti quali la ricostruzione strutturale delle unghie, il taglio delle cuticole e altri interventi che comportano un contatto diretto con la pelle.
Per questo motivo il Comune aveva disposto che il centro si limitasse alla sola decorazione delle unghie, eliminando dal listino le prestazioni ritenute non consentite e rimuovendo dai locali la strumentazione tagliente e acuminata.

Secondo quanto riportato nel ricorso, tale provvedimento avrebbe comportato il rischio di una sostanziale impossibilità di proseguire l’attività nelle modalità fino ad allora esercitate.

Il TAR sospende la diffida

Assistita dalle avvocate Monica Miserocchi e Cecilia Semprini, la titolare ha impugnato il provvedimento davanti al TAR dell’Emilia-Romagna, che ha accolto la richiesta cautelare sospendendo gli effetti della diffida fino alla decisione nel merito.

Nel provvedimento i giudici evidenziano come la questione richieda un approfondimento, richiamando «l’assenza di una specifica disciplina normativa (nazionale e regionale) relativa all’attività di onicotecnica» e i rilievi formulati dall’Ausl di Ravenna nel corso del sopralluogo effettuato presso il centro.
Nel ricorso vengono inoltre contestati gli orientamenti regionali e alcuni pareri della Commissione regionale per l’artigianato richiamati dal Comune, secondo i quali la ricostruzione e l’applicazione delle unghie artificiali rientrerebbero tra le attività riservate ai professionisti in possesso della qualifica di estetista.

La decisione definitiva sarà assunta nell’udienza di merito prevista per dicembre. Fino ad allora, la titolare potrà continuare a svolgere la propria attività.

Un caso che si inserisce in un dibattito già aperto

La vicenda di Ravenna assume un significato particolare perché arriva a poche settimane dalla posizione ribadita dalla stessa Regione Emilia-Romagna sul tema dell’onicotecnica.
Come raccontato da Francesca Frediani, lo scorso giugno la Regione aveva confermato che la ricostruzione delle unghie rientra nell’attività di estetista disciplinata dalla Legge 1/1990 e che, allo stato attuale, non esiste una professione autonoma di onicotecnico.

Il provvedimento cautelare del TAR non modifica questo orientamento. I giudici, infatti, non si sono pronunciati sulla natura delle attività svolte nel centro di Ravenna, ma hanno ritenuto necessario approfondire la questione nel giudizio di merito, anche alla luce dell’assenza di una disciplina normativa specifica dedicata all’onicotecnica.

Il procedimento non rappresenta quindi un superamento della posizione espressa dalla Regione, ma aggiunge un nuovo elemento a un dibattito che coinvolge da tempo amministrazioni, operatori del settore e istituzioni.

Dai ricorsi in Piemonte al caso Ravenna: la richiesta di maggiore chiarezza

Il caso di Ravenna si affianca al ricorso promosso in Piemonte e agli altri confronti istituzionali che LNE Italia ha raccontato negli ultimi mesi.

Pur riguardando situazioni differenti, tutti questi episodi riportano al centro la stessa questione: la definizione dei confini professionali tra attività di onicotecnico ed estetista e l’interpretazione della normativa vigente.

Il susseguirsi di ricorsi, interpretazioni e provvedimenti adottati in diverse parti d’Italia mette in luce una criticità che il settore evidenzia da tempo. Quando una stessa disciplina dà origine a letture differenti da parte di amministrazioni, enti e operatori, emerge l’esigenza di un quadro normativo più chiaro e uniforme.

Una maggiore certezza del diritto rappresenterebbe una tutela non solo per le professioniste, chiamate a operare nel rispetto delle regole, ma anche per le istituzioni incaricate di applicarle. In questo contesto, il procedimento di Ravenna costituisce un ulteriore tassello di un dibattito destinato a proseguire, anche alla luce della riforma della Legge 1/1990 e del nuovo DDL attualmente all’esame del Parlamento.

Vicedirettrice di Les Nouvelles Esthétiques Italia
Giornalista, caporedattrice di LNE School, la “ragazza delle live” su @lneitalia. Racconta il mercato dell’estetica professionale e della formazione, osservandone evoluzioni e dinamiche con uno sguardo di matrice sociologica. Unisce rigore giornalistico e capacità di sintesi, rendendo accessibili anche i temi più tecnici. Lettrice compulsiva, trova storie ovunque: anche nelle etichette degli shampoo.

in foto Rachele Bini, autore degli articoli su les nouvelles esthétiques Italia

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