Nel settore dell’estetica professionale, la qualifica di impresa artigiana rappresenta molto più di una semplice iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Essa identifica uno specifico modello d’impresa disciplinato dalla legge e comporta conseguenze sul piano amministrativo, previdenziale e in alcuni casi anche nell’accesso a contributi e agevolazioni riservati alle imprese artigiane.
Come ogni requisito giuridico, però, anche la qualifica artigiana può venire meno.
È bene precisare fin da subito che non esiste una norma che elenchi in modo tassativo tutti i casi in cui un centro estetico perde la qualifica di impresa artigiana. La risposta deriva dall’applicazione della Legge quadro per l’artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443), della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina l’attività di estetista, e delle verifiche effettuate dalle Camere di Commercio competenti.
In altre parole, non esiste un automatismo: la permanenza della qualifica viene valutata verificando caso per caso se continuano a sussistere i requisiti previsti dalla legge.
Cosa si intende per impresa artigiana
La disciplina dell’impresa artigiana è contenuta nella Legge n. 443/1985, che individua i requisiti necessari affinché un’impresa possa essere riconosciuta come artigiana.
L’articolo 2 definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente l’attività, ne assume la piena responsabilità e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa.
L’articolo 3 precisa inoltre che l’impresa deve avere come scopo prevalente la produzione di beni o la prestazione di servizi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Nel caso dei centri estetici, a questi presupposti si aggiungono i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla Legge n. 1/1990, che disciplina l’esercizio dell’attività di estetista.
Va ricordato, inoltre, che non tutti i centri estetici sono necessariamente imprese artigiane. L’attività può infatti essere esercitata anche attraverso forme d’impresa differenti, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa di settore.
Per approfondire questo tema, leggi anche il nostro articolo “Estetista: artigiana o imprenditrice? Modelli di lavoro a confronto“, nel quale analizziamo le caratteristiche delle diverse forme d’impresa e le relative implicazioni per i professionisti dell’estetica.
Quando si perde la qualifica di impresa artigiana
La perdita della qualifica non dipende semplicemente dalla crescita dell’impresa o dall’aumento del numero dei dipendenti. Ciò che rileva è il venir meno di uno o più requisiti richiesti dalla Legge quadro per l’artigianato. Vediamo le situazioni che possono verificarsi con maggiore frequenza.
1. Quando viene meno il ruolo dell’imprenditore artigiano
Uno degli elementi caratterizzanti dell’impresa artigiana è il ruolo svolto dall’imprenditore. La Legge n. 443/1985 richiede infatti che l’imprenditore eserciti personalmente l’attività, ne assuma la piena responsabilità e partecipi in maniera prevalente al processo produttivo.
Occorre però evitare una semplificazione spesso ricorrente: la legge non impone che il titolare esegua personalmente la maggior parte dei trattamenti estetici. La valutazione deve essere effettuata nel suo complesso, considerando l’effettiva partecipazione lavorativa dell’imprenditore all’attività dell’impresa.
Se tale requisito viene meno, la permanenza della qualifica artigiana può essere oggetto di verifica da parte della Camera di Commercio.
2. Quando cambiano i requisiti della società
Nel caso delle società artigiane, la normativa prevede specifici requisiti relativi alla partecipazione lavorativa dei soci e, a seconda della forma societaria, anche alla composizione del capitale sociale e degli organi deliberanti.
Eventuali modifiche della compagine sociale o dell’organizzazione societaria possono incidere sulla permanenza della qualifica artigiana, qualora comportino il venir meno dei requisiti previsti dalla legge.
3. Quando vengono meno i requisiti professionali
Per esercitare l’attività di estetista è necessario rispettare i requisiti tecnico-professionali previsti dalla Legge n. 1/1990. L’eventuale perdita di tali requisiti riguarda innanzitutto la possibilità stessa di esercitare l’attività secondo la normativa vigente, ma può incidere anche sulla permanenza della qualifica artigiana, poiché la Legge n. 443/1985 richiama il possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi speciali.
4. Quando non vengono più rispettati i requisiti dichiarati all’Albo
Le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane sono tenute a comunicare alla Camera di Commercio tutte le variazioni che possono incidere sulla permanenza dei requisiti. Tra queste rientrano, ad esempio:
- modifiche della compagine sociale;
- variazioni dell’organizzazione aziendale;
- cambiamenti che incidono sul ruolo dell’imprenditore o dei soci;
- ogni altra circostanza rilevante ai fini della permanenza della qualifica artigiana.
Avere molti dipendenti comporta la perdita della qualifica di impresa artigiana?
Si tratta probabilmente di uno dei falsi miti più diffusi nel settore.
La Legge n. 443/1985 prevede limiti dimensionali per le imprese artigiane, ma l’aumento del numero dei dipendenti non determina automaticamente la perdita della qualifica. La valutazione deve infatti tenere conto dell’insieme dei requisiti previsti dalla legge, tra cui il ruolo dell’imprenditore e le caratteristiche dell’impresa.
Quali sono le conseguenze?
Quando la Camera di Commercio accerta che sono venuti meno i requisiti previsti dalla normativa, può disporre la cancellazione dell’impresa dall’Albo delle imprese artigiane. La perdita della qualifica può comportare conseguenze quali:
- un diverso inquadramento previdenziale;
- la possibile perdita di agevolazioni o contributi riservati alle imprese artigiane;
- l’aggiornamento della posizione presso il Registro delle Imprese;
- ulteriori effetti amministrativi derivanti dal nuovo inquadramento dell’attività.
È importante sottolineare che l’accertamento della perdita della qualifica non è automatico. Spetta infatti alla Camera di Commercio competente verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti, nel rispetto delle procedure amministrative previste.
Non bisogna confondere qualifica artigiana ed esercizio dell'attività
Un ultimo aspetto merita particolare attenzione. Perdere la qualifica di impresa artigiana non significa automaticamente perdere il diritto di esercitare l’attività di estetista.
Si tratta infatti di due piani distinti. Da una parte vi sono i requisiti richiesti dalla Legge n. 443/1985 per essere riconosciuti come impresa artigiana; dall’altra restano gli obblighi previsti dalla Legge n. 1/1990 e dalle normative regionali che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale.
Comprendere questa distinzione è fondamentale per evitare interpretazioni errate e per gestire correttamente la propria impresa.
Vicedirettrice di Les Nouvelles Esthétiques Italia
Giornalista, caporedattrice di LNE School, la “ragazza delle live” su @lneitalia. Racconta il mercato dell’estetica professionale e della formazione, osservandone evoluzioni e dinamiche con uno sguardo di matrice sociologica. Unisce rigore giornalistico e capacità di sintesi, rendendo accessibili anche i temi più tecnici. Lettrice compulsiva, trova storie ovunque: anche nelle etichette degli shampoo.


