Una novità normativa interessa il settore dell’estetica professionale e dell’acconciatura. Con la conversione in legge del Decreto PNRR (Legge 20 aprile 2026, n. 50), viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo in caso di assenza del responsabile tecnico dell’attività.
La misura riguarda direttamente centri estetici, saloni di acconciatura e imprese del comparto beauty e wellness, introducendo una procedura specifica per la gestione delle assenze legate a motivi di salute.
Responsabile tecnico temporaneo: cosa cambia per estetisti e acconciatori
La disposizione interviene sulla normativa che disciplina le attività di estetista e di acconciatore, modificando rispettivamente la Legge n. 1/1990 e la Legge n. 174/2005.
L’obiettivo della norma è disciplinare i casi in cui il responsabile tecnico non possa svolgere temporaneamente il proprio ruolo a causa di problemi di salute, prevedendo la possibilità di una sostituzione formalmente riconosciuta.
Chi può essere nominato responsabile tecnico temporaneo
Secondo quanto previsto dall’articolo 12, commi 3 e 4, della Legge n. 50/2026, l’impresa può individuare come responsabile tecnico temporaneo:
- un dipendente;
- un familiare coadiuvante;
- un collaboratore.
La persona designata deve possedere almeno tre anni di esperienza professionale nel settore di riferimento.
Ecco il testo riportato sulla Gazzetta Ufficiale:
«L’impresa puo’ indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un’esperienza professionale,
maturata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e’ adibito all’attivita’ di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico ((delle attivita’ produttive)) (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.»
Quando è possibile la sostituzione del responsabile tecnico
La nomina del responsabile tecnico temporaneo è prevista esclusivamente nei casi di assenza del responsabile tecnico per motivi di salute.
La durata dell’incarico è fissata in:
- fino a 30 giorni;
- proroga fino a un massimo di 90 giorni in presenza di comprovate esigenze sanitarie.
La sostituzione ha quindi carattere temporaneo e può essere attivata solo nelle condizioni espressamente indicate dalla normativa.
Comunicazione al SUAP e alla Camera di Commercio
La nomina del responsabile tecnico temporaneo deve essere comunicata agli enti competenti attraverso le procedure previste dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e dagli adempimenti camerali.
La comunicazione rappresenta un passaggio obbligatorio per l’attivazione della sostituzione prevista dalla legge.
Da quando è in vigore la nuova disciplina
La nuova normativa è entrata in vigore il 21 aprile 2026, insieme alla Legge n. 50 di conversione del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19.
Le disposizioni introdotte dall’articolo 12 definiscono quindi una nuova procedura organizzativa per le imprese dell’estetica e dell’acconciatura, regolando la gestione delle assenze temporanee del responsabile tecnico e individuando requisiti, durata e modalità di comunicazione della sostituzione.
Vicedirettrice di Les Nouvelles Esthétiques Italia
Giornalista, caporedattrice di LNE School, la “ragazza delle live” su @lneitalia. Racconta il mercato dell’estetica professionale e della formazione, osservandone evoluzioni e dinamiche con uno sguardo di matrice sociologica. Unisce rigore giornalistico e capacità di sintesi, rendendo accessibili anche i temi più tecnici. Lettrice compulsiva, trova storie ovunque: anche nelle etichette degli shampoo.


