in foto un'estetista che controlla la pelle di una ragazza. sta a rappresentare come si diventa estetista in italia.

Sai come si diventa estetista? Cosa dice davvero la Legge 1/90

Ascolta l'articolo 1.1x

Nel settore dell’estetica professionale, una cosa è certa: non basta più “saper fare”. Serve sapere, e soprattutto sapere cosa si è, legalmente.
Navigando sul web noto sempre più disinformazione intorno a questo aspetto, importante e fondamentale per proteggere una professione regolamentata e dichiarata più e più volte rischiosa.

Se ne è discusso apertamente durante il fuori congresso dedicato al comparto, dove professionisti, formatori e operatori si sono confrontati su un tema tanto semplice quanto spinoso: come si diventa estetista oggi, secondo la legge 1/90?

Tra gli interventi più chiari, quello di Dario Campagnola, Presidente di UNEFA e Direttore della Scuola professionale SEM di Torino, che ha riportato il dibattito su un terreno concreto, normativo e – finalmente – comprensibile.

La base normativa: cosa dice la legge 1/90

La legge 1/90 rappresenta ancora oggi il riferimento principale per l’accesso alla professione di estetista in Italia.

Come emerso durante il confronto, stabilisce un principio preciso:

  • lo Stato definisce la professione
  • le Regioni organizzano la formazione e gli esami


Un equilibrio che, nel tempo, ha generato non poche distorsioni operative, soprattutto sul piano dei titoli rilasciati.

Come si diventa estetista? L'articolo n.3 della legge 1/90

L’articono n.3 della Legge 1/90 stabilisce come si diventa estetista in Italia ed è l’unico accesso legale per praticare la professione. Nel testo della Gazzetta ufficiale, si apprende che si può raggiungere la qualificazione professionale dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico e mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: 

  1. Di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

  2. Di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;

  3. Di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di almeno 300 ore (come il punto 2). Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi regionali.
    Tradotto dal legalese all’italiano da Dario Campagnola: “È possibile ottenere l’abilitazione attraverso un percorso lavorativo: dopo almeno tre anni di lavoro full time negli ultimi cinque, si può accedere a un corso di 300 ore con esame teorico finale.”

Il nodo critico: qualifiche, diplomi e confusione

Il punto più delicato emerso durante il fuori congresso riguarda la confusione sui titoli. Nel dibattito è stato evidenziato come, negli ultimi anni, si siano moltiplicati:

  • attestati
  • qualifiche con denominazioni diverse
  • percorsi formativi poco chiari che permettono alle allieve di accedervi prima dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.


Un rischio è concreto: non sapere più cosa è valido e cosa no. Come sottolineato nel confronto:

La legge primaria è quella dello Stato. Tutto il resto deve essere coerente con quella gerarchia.” 

La nascita quindi di questo tipo di percorsi con quallifiche don denominazioni diverse e che permettono di accedervi anche prima dell’assolvimento dell’obbligo scolastico fa pensare che lo stato definisca la professione ma chi avrebbe dovuto organizzare la formazione e gli esami si è spinta oltre.

In sintesi: cosa serve davvero oggi

Dal confronto al fuori congresso emerge un messaggio netto. Per diventare estetista secondo la legge 1/90 serve:

  • obbligo scolastico assolto
  • qualifica biennale
  • anno di abilitazione

Oppure:

  • esperienza lavorativa di 3 anni
  • corso da 300 ore + esame


Tutto il resto va verificato con attenzione: la cosa a cui dobbiamo porre attenzione è la dicitura riportata sulle qualifiche, che deve assolutamente riportare “ai sensi della legge 1/90, art.3”

Come si diventa estetista: una questione di identità professionale

Il tema non è solo tecnico. È identitario: perché in un mercato sempre più affollato e competitivo, sapere cosa si è – e poterlo dimostrare – fa la differenza tra esercitare una professione e improvvisarla.
Sapere cosa si è – e come si diventa estetista – fa la differenza tra avere un centro estetico in regola e vederselo chiudere, e fa la differenza tra avere delle dipendenti qualificate e autorizzare a lavorare e avere delle “estetiste” che non sono autorizzate a lavorare come estetista.

E forse è proprio da qui che il settore dovrebbe ripartire: meno disinformazione, più consapevolezza.

Rachele Bini

Giornalista, vicedirettrice di Les Nouvelles Esthétiques Italia e caporedattrice di LNE School. Racconta il mercato dell’estetica professionale e della formazione, osservandone evoluzioni e dinamiche con uno sguardo di matrice sociologica. Unisce rigore giornalistico e capacità di sintesi, rendendo accessibili anche i temi più tecnici. Lettrice compulsiva, trova storie ovunque: anche nelle etichette degli shampoo.

Iscriviti alla nostra Newsletter