Mano che elimina simbolicamente una norma sul responsabile tecnico temporaneo in un centro estetico. In primo piano un cartoncino con una X viene gettato in un cestino accanto a un martelletto da giudice, mentre sullo sfondo sfocato un'estetista esegue un trattamento su una cliente all'interno di una cabina professionale.

Responsabile tecnico temporaneo: perché Confestetica chiede di cancellare la nuova norma

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La nuova disciplina del responsabile tecnico temporaneo nel settore dell’estetica continua ad alimentare il confronto tra operatori, associazioni di categoria e istituzioni. Tra le posizioni più nette c’è quella di Confestetica, che in una recente linea guida istituzionale inviata alla nostra redazione ha espresso una critica articolata alla modifica introdotta nel 2026 all’articolo 3 della Legge 1/1990.

Secondo l’associazione, la norma rischia di generare equivoci interpretativi, di creare maggiore complessità amministrativa e di mettere in discussione un principio considerato fondamentale per la professione: il possesso della qualificazione professionale per chi assume la responsabilità tecnica di un centro estetico.

Il punto centrale: la sola esperienza non basta

La contestazione principale riguarda il requisito dell’esperienza professionale triennale previsto per il responsabile tecnico temporaneo.

Confestetica sostiene che tale requisito non possa in alcun modo sostituire la qualificazione professionale prevista dall’articolo 3 della Legge 1/1990. Secondo l’associazione, il richiamo contenuto nella norma alla locuzione “ai sensi del primo periodo” comporta che il responsabile tecnico temporaneo debba possedere gli stessi requisiti richiesti al responsabile tecnico ordinario.

In quest’ottica, l’esperienza triennale rappresenterebbe un requisito aggiuntivo e non alternativo. L’associazione sottolinea inoltre che apprendistato, attività lavorativa qualificata, qualifica biennale o esperienza professionale non coincidono con la qualificazione professionale finale, che si consegue esclusivamente attraverso i percorsi previsti dalla legge e il superamento dell’esame teorico-pratico abilitante.

Per Confestetica la norma non introduce alcuna deroga

Nelle linee guida viene contestata l’interpretazione secondo cui il legislatore avrebbe creato una figura semplificata o “ridotta” di responsabile tecnico.

Secondo Confestetica, il responsabile tecnico temporaneo resta a tutti gli effetti un responsabile tecnico e, proprio per questo, deve continuare a possedere il requisito professionale previsto dalla normativa nazionale.

L’associazione ritiene che la normativa del 2026 non contenga alcuna deroga espressa alla Legge 1/1990 e che non introduca nuove forme di abilitazione professionale, neppure temporanee.

Una disciplina considerata più complessa della precedente

Uno degli aspetti più critici evidenziati da Confestetica riguarda la presunta finalità semplificatrice della norma.

Secondo l’associazione, la nuova disciplina non semplifica il sistema ma introduce ulteriori condizioni rispetto alla regola generale già esistente. Oltre alla qualificazione professionale, infatti, il responsabile tecnico temporaneo deve possedere almeno tre anni di esperienza professionale, può operare per un periodo limitato a trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni solo in presenza di comprovati motivi di salute, ed è soggetto a specifici obblighi di comunicazione nei confronti di SUAP e Camera di Commercio.

Per questo motivo Confestetica ritiene che la fattispecie introdotta nel 2026 sia, di fatto, più onerosa rispetto al sistema precedente.

La continuità dell'attività era già garantita

Nelle linee guida viene sostenuto che la finalità dichiarata della norma – evitare la paralisi dell’attività in caso di assenza del responsabile tecnico – fosse già raggiungibile attraverso la disciplina esistente.

Secondo Confestetica, infatti, il principio contenuto nella Legge 1/1990 secondo cui ogni sede deve avere “almeno un responsabile tecnicoavrebbe già consentito alle imprese di designare più responsabili tecnici qualificati, garantendo così la continuità operativa in caso di ferie, malattia, impedimenti o assenze temporanee.

Per l’associazione, dunque, la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo non sarebbe necessaria per risolvere un problema che la normativa precedente consentiva già di gestire.

Il rischio di confusione applicativa

Un’altra criticità segnalata riguarda le possibili conseguenze pratiche dell’applicazione della norma.

Confestetica teme che imprese, professionisti, SUAP, Camere di Commercio e organi di controllo possano interpretare erroneamente il requisito dell’esperienza triennale come sufficiente per assumere la responsabilità tecnica.

Secondo l’associazione, questa interpretazione potrebbe generare confusione tra esperienza lavorativa e qualificazione professionale, favorendo prassi amministrative non coerenti con l’impianto della Legge 1/1990.

Professione regolamentata o misura per le microimprese?

Le linee guida dedicano ampio spazio anche a una riflessione più generale sul metodo utilizzato dal legislatore.

Confestetica evidenzia come la modifica sia stata introdotta nell’ambito di un provvedimento rivolto alle microimprese. Secondo l’associazione, però, l’attività di estetista non può essere considerata esclusivamente sotto il profilo organizzativo o imprenditoriale, poiché si tratta di una professione regolamentata che coinvolge aspetti legati alla tutela dell’utenza, alla sicurezza dei trattamenti e alla salute pubblica.

Per questo motivo l’associazione ritiene che la figura del responsabile tecnico debba continuare a essere considerata un presidio tecnico-professionale e non una semplice funzione organizzativa dell’impresa.

I dubbi sul percorso normativo

Nel documento viene inoltre richiamato il Decreto Legislativo 142/2020, che recepisce la direttiva europea sul test di proporzionalità delle professioni regolamentate.

Confestetica solleva il tema della coerenza dell’intervento normativo con i principi che disciplinano le professioni regolamentate e richiama l’attenzione sulla necessità di valutare attentamente gli effetti delle modifiche che incidono sui requisiti professionali e sulle modalità di esercizio delle attività regolamentate.

La richiesta: eliminare la norma del 2026

La posizione più significativa espressa dall’associazione riguarda però il futuro della disciplina.

Confestetica non si limita infatti a fornire un’interpretazione restrittiva della norma, ma propone espressamente la soppressione dei periodi introdotti nel 2026 all’interno dell’articolo 3, comma 01, della Legge 1/1990.

Secondo l’associazione, eliminare la disciplina del responsabile tecnico temporaneo consentirebbe di ripristinare la chiarezza del sistema, evitando equivoci tra esperienza professionale e qualificazione professionale e riportando il settore alla regola generale già prevista dalla normativa.

In sintesi, per Confestetica il responsabile tecnico temporaneo non rappresenta una semplificazione. Al contrario, l’associazione ritiene che la nuova disciplina sia superflua, più onerosa della precedente e potenzialmente fonte di incertezza interpretativa. Per questo motivo chiede che le disposizioni introdotte nel 2026 vengano abrogate, mantenendo come unico riferimento la disciplina generale già prevista dalla Legge 1/1990.

Vicedirettrice di Les Nouvelles Esthétiques Italia
Giornalista, caporedattrice di LNE School, la “ragazza delle live” su @lneitalia. Racconta il mercato dell’estetica professionale e della formazione, osservandone evoluzioni e dinamiche con uno sguardo di matrice sociologica. Unisce rigore giornalistico e capacità di sintesi, rendendo accessibili anche i temi più tecnici. Lettrice compulsiva, trova storie ovunque: anche nelle etichette degli shampoo.

in foto Rachele Bini, autore degli articoli su les nouvelles esthétiques Italia

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