L’ordinanza cautelare del 25 giugno 2026 ha sospeso gli esami abilitativi in corso e l’efficacia delle abilitazioni contestate del 4° anno IeFP “Tecnico dei trattamenti estetici”. Ma la decisione del Consiglio di Stato rappresenta solo l’ultimo passaggio di una vicenda iniziata quattro mesi prima e destinata ad aprire un confronto sul rapporto tra percorsi IeFP e Legge 1/1990.
Bloccare esami già programmati e sospendere l’efficacia di abilitazioni professionali è una decisione che la giustizia amministrativa adotta solo quando ritiene che una questione meriti un approfondimento immediato.
È quanto accaduto in Piemonte il 25 giugno scorso, quando il Consiglio di Stato è intervenuto in via cautelare sul nuovo sistema di abilitazione professionale adottato dalla Regione, congelando gli esami in corso e gli effetti delle abilitazioni contestate fino alla decisione di merito fissata per il prossimo 21 novembre.
Per le famiglie degli studenti coinvolti, per le scuole, per le imprese e per gli stessi professionisti del settore la domanda è inevitabile: come si è arrivati a questo punto? La risposta non comincia con l’ordinanza del Consiglio di Stato.
Bisogna tornare indietro di quattro mesi.
Il Consiglio di Stato sospende esami: tutto parte da una Determinazione Dirigenziale della Regione
Il 20 febbraio 2026 la Regione Piemonte approva la Determinazione Dirigenziale n. 68/A1504D/2026, introducendo nuove disposizioni per il conseguimento dell’abilitazione professionale di estetista nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Il nuovo modello prevede il cosiddetto “doppio esame”: al termine del quarto anno gli studenti sostengono una prima prova per conseguire il diploma professionale di Tecnico dei trattamenti estetici e, nella stessa sessione, un secondo esame finalizzato all’abilitazione professionale di estetista. È questo il passaggio che dà origine all’intero contenzioso.
La Determinazione, infatti, consente di concentrare il conseguimento del diploma IeFP e dell’abilitazione professionale nello stesso momento conclusivo del percorso formativo.
Per comprendere perché questa scelta sia stata contestata è necessario confrontarla con quanto prevede la normativa nazionale.
Perché quel provvedimento viene contestato
La professione di estetista non è una professione libera, ma una professione regolamentata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Proprio perché l’estetista opera direttamente sulla persona, utilizza apparecchiature disciplinate dalla normativa nazionale ed esegue trattamenti che richiedono specifiche competenze tecniche, igienico-sanitarie e di sicurezza, il legislatore ha previsto un percorso professionalizzante preciso prima del rilascio dell’abilitazione.
La legge stabilisce infatti che, dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, siano necessari:
due anni di qualificazione professionale, con almeno 900 ore di formazione per ciascun anno;
un ulteriore anno di specializzazione oppure un periodo di inserimento lavorativo qualificato presso un’impresa di estetista;
soltanto al termine di questo percorso, il superamento dell’esame teorico-pratico abilitante.
L’abilitazione professionale, quindi, non rappresenta il naturale completamento del quarto anno IeFP, ma costituisce il punto di arrivo di un ulteriore percorso di qualificazione previsto dalla legge dello Stato.
È proprio alla luce di questa differenza che viene presentato ricorso al TAR Piemonte.
La questione, però, non riguarda la qualità delle scuole piemontesi, dei docenti o dei percorsi IeFP. Il nodo è esclusivamente giuridico.
Secondo i ricorrenti, il nuovo sistema avrebbe consentito di conseguire l’abilitazione professionale attraverso un percorso diverso da quello previsto dalla Legge 1/1990, sostituendo, di fatto, il distinto percorso di qualificazione e specializzazione disciplinato dalla normativa nazionale.
È qui che nasce l’intero contenzioso. Una Determinazione dirigenziale può modificare il percorso di accesso a una professione regolamentata disciplinata da una legge dello Stato? È questa la domanda alla quale saranno chiamati a rispondere i giudici.
Il ricorso viene presentato prima dell’avvio degli esami abilitativi, con la richiesta di sospendere in via cautelare l’efficacia della Determinazione regionale prima che il nuovo sistema producesse i suoi effetti.
L’obiettivo della richiesta era ottenere una pronuncia del giudice amministrativo prima dello svolgimento degli esami, evitando che venissero rilasciate abilitazioni la cui validità era già oggetto di contestazione.
Con ordinanza cautelare n. 184/2026 il TAR Piemonte respinge l’istanza di sospensione, lasciando temporaneamente efficace il provvedimento regionale. La vicenda, però, non si conclude.
Dal TAR al Consiglio di Stato
Dopo il rigetto della domanda cautelare, i ricorrenti propongono appello al Consiglio di Stato, ampliando le censure formulate nei confronti della Determinazione regionale.
È qui che la vicenda cambia.
Con un primo decreto cautelare e, successivamente, con l’ordinanza cautelare n. 2525 del 25 giugno 2026, il Consiglio di Stato dispone la sospensione degli esami abilitativi in corso e dell’efficacia delle abilitazioni contestate.
Non si tratta ancora della decisione definitiva.
Il Consiglio di Stato non stabilisce chi abbia ragione, ma ritiene sussistenti i presupposti della tutela cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora), osservando che le questioni prospettate richiedono un approfondimento nel giudizio di merito e che, nelle more della decisione, è opportuno evitare l’immissione in circolazione di titoli abilitativi la cui validità è ancora oggetto di contestazione. È bene precisare infatti che è stata fermata in modo cautelare la sola fase aggiuntiva di 4 ore per erogare il titolo di abilitazione, essendo il corso di Tecnico dei trattamenti estetici non abilitante per la professione di estetista.
Nel ricorso, i ricorrenti collegano questa esigenza anche alla particolare natura della professione di estetista, disciplinata dalla Legge 1/1990 quale professione regolamentata, nella quale il percorso formativo è previsto dal legislatore a tutela della salute e della sicurezza delle persone che si sottopongono ai trattamenti.
Cosa succederà ora
Il merito sarà discusso il prossimo 21 novembre.
Sarà il Consiglio di Stato a stabilire se il sistema introdotto dalla Regione Piemonte sia compatibile con la Legge 1/1990 oppure se il percorso di accesso alla professione debba continuare a seguire esclusivamente quanto previsto dalla normativa nazionale.
La decisione potrebbe avere effetti che vanno oltre i confini regionali, perché riguarda il rapporto tra la normativa statale che disciplina una professione regolamentata e gli strumenti amministrativi utilizzati per organizzarne i percorsi di accesso.
Un precedente che aiuta a leggere la vicenda
Non è la prima volta che il rapporto tra percorsi formativi e Legge 1/1990 arriva davanti ai giudici.
Tra i precedenti più richiamati dagli operatori del settore figura la cosiddetta sentenza Turchetta, che richiama la centralità della normativa statale nella disciplina dei requisiti di accesso alla professione di estetista. Un precedente sul quale torneremo con un approfondimento dedicato.
Il Consiglio di Stato sospende esami: l'inchiesta continua
La redazione di Les Nouvelles Esthétiques Italia continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, raccogliendo le posizioni della Regione Piemonte, delle famiglie degli studenti coinvolti, delle associazioni di categoria e degli altri soggetti interessati, con l’obiettivo di offrire ai lettori una ricostruzione completa, documentata ed equilibrata.
Direttrice Responsabile della rivista Les Nouvelles Eshtétiques Italia
Francesca Frediani, per gli amici “Freddy”, è giornalista esperta di comunicazione editoriale. Attiva nel settore beauty dal 1986, ha collaborato con importanti gruppi editoriali italiani ed è tra i fondatori di Cipria Magazine e ideatrice di Beauty MKT. “La mia vita in un flacone” è il motto che racconta il suo profondo legame con il mondo della bellezza.


